Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

Records 11 to 20 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione   Data : 13/10/2016
Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione
Ad avviso della Cass. 12.10.2016 n. 20505, finché la legge non l'ha espressamente vietato, la prosecuzione dei lavori su più anni poteva "replicare" la detrazione per i lavori di recupero edilizio.
La pronuncia riguarda un contribuente che ha ristrutturato la propria casa nel 1998, arrivando fino al tetto massimo di spesa previsto all'epoca (150 milioni di lire), e ha poi proseguito i lavori l'anno successivo, applicando la detrazione (allora pari al 41%) anche sulle spese sostenute nel 1999. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la possibilità di "replicare" il bonus su più annualità, trattandosi dello stesso intervento edilizio eseguito sullo stesso immobile.
L'Autore evidenzia che la decisione della Cassazione rileva per le spese sostenute tra il 1998 e il 2001. Per i lavori pagati in seguito, la norma è stata invece esplicita nel vietare la possibilità di riutilizzare da zero il plafond.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20505 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 13.10.2016, p. 48 - "Il vecchio bonus «replica»" - Dell'Oste
Sezione:   Autore : S.M.Perego