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03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
10/05/2017 La trasmissione telematica delle liquidazioni IVA si avvia alla proroga S.M.Perego
04/07/2016 La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta S.M.Perego
26/10/2015 La verifica del reverse charge a carico del contribuente S.M.Perego
29/09/2016 La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello S.M.Perego
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Titolo: Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione   Data : 13/10/2016
Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione
Ad avviso della Cass. 12.10.2016 n. 20505, finché la legge non l'ha espressamente vietato, la prosecuzione dei lavori su più anni poteva "replicare" la detrazione per i lavori di recupero edilizio.
La pronuncia riguarda un contribuente che ha ristrutturato la propria casa nel 1998, arrivando fino al tetto massimo di spesa previsto all'epoca (150 milioni di lire), e ha poi proseguito i lavori l'anno successivo, applicando la detrazione (allora pari al 41%) anche sulle spese sostenute nel 1999. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la possibilità di "replicare" il bonus su più annualità, trattandosi dello stesso intervento edilizio eseguito sullo stesso immobile.
L'Autore evidenzia che la decisione della Cassazione rileva per le spese sostenute tra il 1998 e il 2001. Per i lavori pagati in seguito, la norma è stata invece esplicita nel vietare la possibilità di riutilizzare da zero il plafond.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20505 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 13.10.2016, p. 48 - "Il vecchio bonus «replica»" - Dell'Oste
Sezione:   Autore : S.M.Perego