Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
28/03/2019 Esterometro esteso anche ai soggetti privati privi di partita IVA S.M.Perego
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
28/02/2019 Agenzia delle Entrate – All’ultimo giorno la proroga per LIPE ed esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2091 to 2100 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione   Data : 13/10/2016
Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione
Ad avviso della Cass. 12.10.2016 n. 20505, finché la legge non l'ha espressamente vietato, la prosecuzione dei lavori su più anni poteva "replicare" la detrazione per i lavori di recupero edilizio.
La pronuncia riguarda un contribuente che ha ristrutturato la propria casa nel 1998, arrivando fino al tetto massimo di spesa previsto all'epoca (150 milioni di lire), e ha poi proseguito i lavori l'anno successivo, applicando la detrazione (allora pari al 41%) anche sulle spese sostenute nel 1999. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la possibilità di "replicare" il bonus su più annualità, trattandosi dello stesso intervento edilizio eseguito sullo stesso immobile.
L'Autore evidenzia che la decisione della Cassazione rileva per le spese sostenute tra il 1998 e il 2001. Per i lavori pagati in seguito, la norma è stata invece esplicita nel vietare la possibilità di riutilizzare da zero il plafond.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20505 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 13.10.2016, p. 48 - "Il vecchio bonus «replica»" - Dell'Oste
Sezione:   Autore : S.M.Perego