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26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego
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28/03/2019 Esterometro esteso anche ai soggetti privati privi di partita IVA S.M.Perego
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
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Titolo: Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione   Data : 13/10/2016
Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione
Ad avviso della Cass. 12.10.2016 n. 20505, finché la legge non l'ha espressamente vietato, la prosecuzione dei lavori su più anni poteva "replicare" la detrazione per i lavori di recupero edilizio.
La pronuncia riguarda un contribuente che ha ristrutturato la propria casa nel 1998, arrivando fino al tetto massimo di spesa previsto all'epoca (150 milioni di lire), e ha poi proseguito i lavori l'anno successivo, applicando la detrazione (allora pari al 41%) anche sulle spese sostenute nel 1999. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la possibilità di "replicare" il bonus su più annualità, trattandosi dello stesso intervento edilizio eseguito sullo stesso immobile.
L'Autore evidenzia che la decisione della Cassazione rileva per le spese sostenute tra il 1998 e il 2001. Per i lavori pagati in seguito, la norma è stata invece esplicita nel vietare la possibilità di riutilizzare da zero il plafond.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20505 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 13.10.2016, p. 48 - "Il vecchio bonus «replica»" - Dell'Oste
Sezione:   Autore : S.M.Perego