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21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
19/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego

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Titolo: Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione   Data : 13/10/2016
Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione
Ad avviso della Cass. 12.10.2016 n. 20505, finché la legge non l'ha espressamente vietato, la prosecuzione dei lavori su più anni poteva "replicare" la detrazione per i lavori di recupero edilizio.
La pronuncia riguarda un contribuente che ha ristrutturato la propria casa nel 1998, arrivando fino al tetto massimo di spesa previsto all'epoca (150 milioni di lire), e ha poi proseguito i lavori l'anno successivo, applicando la detrazione (allora pari al 41%) anche sulle spese sostenute nel 1999. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la possibilità di "replicare" il bonus su più annualità, trattandosi dello stesso intervento edilizio eseguito sullo stesso immobile.
L'Autore evidenzia che la decisione della Cassazione rileva per le spese sostenute tra il 1998 e il 2001. Per i lavori pagati in seguito, la norma è stata invece esplicita nel vietare la possibilità di riutilizzare da zero il plafond.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20505 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 13.10.2016, p. 48 - "Il vecchio bonus «replica»" - Dell'Oste
Sezione:   Autore : S.M.Perego