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14/01/2019 INPS – On line i contributi IVS artigiani e commercianti per il saldo 2018 Stefano M. Perego
14/01/2019 INAIL Rinviata l’autoliquidazione S.M.Perego
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
15/01/2019 Dichiarazione Redditi 2017 autotrasportatori da rifare S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego

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Titolo: Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente   Data : 13/10/2016
Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente
Il provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 164492 definisce criteri e modalità per l'opzione di utilizzo delle perdite pregresse a scomputo del maggior reddito derivante dall'attività di accertamento (art. 42 co. 4 del DPR 600/73). È altresì approvato il nuovo modello IPEA per la presentazione dell'istanza di computo in diminuzione, la cui trasmissione deve essere effettuata:
- esclusivamente in via telematica, mediante l'applicativo "IPEA", reso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia;
- da parte dei contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite i soggetti incaricati.
Fino al sessantesimo giorno successivo al 12.10.2016, i contribuenti potranno comunque trasmettere la precedente versione del modello (provv. 8.4.2016) all'indirizzo PEC dell'Ufficio competente.
Il provv. n. 164492/2016 (punto 2.2) precisa che possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse (al periodo d'imposta accertato) purché non utilizzate alla data di presentazione del modello.
A seguito della notifica di un avviso di accertamento, il modello potrà essere presentato entro la scadenza dei termini per la proposizione del ricorso di cui all'art. 21 del DLgs. n. 546/92, per cui, sottolinea l'Autore, risulterebbe applicabile, ai termini per la presentazione, anche la sospensione feriale.
La presentazione del modello sospende l'impugnazione dell'avviso di accertamento per 60 giorni, anche se, ad avviso dell'Autore, andrebbe chiarito se la sospensione amministrativa dei termini di 60 giorni, a seguito della presentazione, possa cumularsi con l'eventuale sospensione feriale.
Entro i suddetti 60 giorni l'Ufficio è tenuto a comunicare l'esito della richiesta di compensazione che, precisa il provvedimento, non costituisce autonomo atto (impugnabile) rispetto all'avviso di accertamento cui si riferisce.
Il provvedimento disciplina, inoltre, l'ipotesi di notifica dell'avviso di accertamento e successiva presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 co. 2 del DLgs. n. 218/97.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 164492 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "Invio on line del computo delle perdite pregresse in caso di accertamento" - Iavagnilio
Sezione:   Autore : S.M.Perego