Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
02/05/2013 Proroga presentazione 730/2012 news S.M.Perego
17/05/2013 Flash Normativi news S.M.Perego
14/06/2013 Proroga Versamenti news S.M.Perego
26/06/2013 Aumenta imposta di bollo news S.M.Perego
10/11/2014 Cedolare secca - acconti al 1.12.2014 news S.M.Perego
06/03/2013 IVA Agevolata interventi di manutenzione news S.M.Perego
18/11/2014 Registrazioni SCIA news S.M.Perego
23/12/2011 Nuovi contribuenti minimi news S.M.Perego
19/12/2014 CIL e CILA In corso di approvazione i modelli unici news S.M.Perego
19/12/2014 Software gratuito per la compilazione della CU news S.M.Perego

Records 2361 to 2370 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Lo scomputo delle perdite puņ avvenire solo telematicamente   Data : 13/10/2016
Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente
Il provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 164492 definisce criteri e modalità per l'opzione di utilizzo delle perdite pregresse a scomputo del maggior reddito derivante dall'attività di accertamento (art. 42 co. 4 del DPR 600/73). È altresì approvato il nuovo modello IPEA per la presentazione dell'istanza di computo in diminuzione, la cui trasmissione deve essere effettuata:
- esclusivamente in via telematica, mediante l'applicativo "IPEA", reso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia;
- da parte dei contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite i soggetti incaricati.
Fino al sessantesimo giorno successivo al 12.10.2016, i contribuenti potranno comunque trasmettere la precedente versione del modello (provv. 8.4.2016) all'indirizzo PEC dell'Ufficio competente.
Il provv. n. 164492/2016 (punto 2.2) precisa che possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse (al periodo d'imposta accertato) purché non utilizzate alla data di presentazione del modello.
A seguito della notifica di un avviso di accertamento, il modello potrà essere presentato entro la scadenza dei termini per la proposizione del ricorso di cui all'art. 21 del DLgs. n. 546/92, per cui, sottolinea l'Autore, risulterebbe applicabile, ai termini per la presentazione, anche la sospensione feriale.
La presentazione del modello sospende l'impugnazione dell'avviso di accertamento per 60 giorni, anche se, ad avviso dell'Autore, andrebbe chiarito se la sospensione amministrativa dei termini di 60 giorni, a seguito della presentazione, possa cumularsi con l'eventuale sospensione feriale.
Entro i suddetti 60 giorni l'Ufficio è tenuto a comunicare l'esito della richiesta di compensazione che, precisa il provvedimento, non costituisce autonomo atto (impugnabile) rispetto all'avviso di accertamento cui si riferisce.
Il provvedimento disciplina, inoltre, l'ipotesi di notifica dell'avviso di accertamento e successiva presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 co. 2 del DLgs. n. 218/97.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 164492 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "Invio on line del computo delle perdite pregresse in caso di accertamento" - Iavagnilio
Sezione:   Autore : S.M.Perego