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Data Titolo Sezione Autore
09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego
10/05/2017 Disponibile sul sito dell’Agenzia l’applicazione web per il calcolo delle sanzioni per la voluntary disclosure-bis S.M.Perego
11/05/2017 Disponibile un vademecun per revisori e sindaci degli enti locali S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
29/03/2016 Disponibili i codici tributo per l’F24 per la dichiarazione di successione S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
11/04/2018 Disponibili le disposizioni attuative in materia di Gruppo IVA S.M.Perego
11/02/2017 Disponibili le modalità di utilizzo del credito d'imposta su finanziamenti per eventi calamitosi S.M.Perego

Records 581 to 590 of 2397
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Titolo: Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente   Data : 13/10/2016
Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente
Il provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 164492 definisce criteri e modalità per l'opzione di utilizzo delle perdite pregresse a scomputo del maggior reddito derivante dall'attività di accertamento (art. 42 co. 4 del DPR 600/73). È altresì approvato il nuovo modello IPEA per la presentazione dell'istanza di computo in diminuzione, la cui trasmissione deve essere effettuata:
- esclusivamente in via telematica, mediante l'applicativo "IPEA", reso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia;
- da parte dei contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite i soggetti incaricati.
Fino al sessantesimo giorno successivo al 12.10.2016, i contribuenti potranno comunque trasmettere la precedente versione del modello (provv. 8.4.2016) all'indirizzo PEC dell'Ufficio competente.
Il provv. n. 164492/2016 (punto 2.2) precisa che possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse (al periodo d'imposta accertato) purché non utilizzate alla data di presentazione del modello.
A seguito della notifica di un avviso di accertamento, il modello potrà essere presentato entro la scadenza dei termini per la proposizione del ricorso di cui all'art. 21 del DLgs. n. 546/92, per cui, sottolinea l'Autore, risulterebbe applicabile, ai termini per la presentazione, anche la sospensione feriale.
La presentazione del modello sospende l'impugnazione dell'avviso di accertamento per 60 giorni, anche se, ad avviso dell'Autore, andrebbe chiarito se la sospensione amministrativa dei termini di 60 giorni, a seguito della presentazione, possa cumularsi con l'eventuale sospensione feriale.
Entro i suddetti 60 giorni l'Ufficio è tenuto a comunicare l'esito della richiesta di compensazione che, precisa il provvedimento, non costituisce autonomo atto (impugnabile) rispetto all'avviso di accertamento cui si riferisce.
Il provvedimento disciplina, inoltre, l'ipotesi di notifica dell'avviso di accertamento e successiva presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 co. 2 del DLgs. n. 218/97.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 164492 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "Invio on line del computo delle perdite pregresse in caso di accertamento" - Iavagnilio
Sezione:   Autore : S.M.Perego