Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
09/12/2016 Studi di settore già per il 2016 revisionati S.M.Perego
09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego

Records 1461 to 1470 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00   Data : 13/10/2016
Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00
L'Agenzia delle Entrate afferma che la dichiarazione dei redditi e IVA tardiva (ma lo stesso a nostro avviso può dirsi per il modello 770) può essere ravveduta solo ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, nella seguente maniera:
- presentando la dichiarazione omessa;
- versando 25,00 euro per la tardività (250/10, in quanto la situazione viene equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte);
- versando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte relative al tardivo versamento del saldo e degli acconti.
Non operano gli artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97 nella parte in cui prevedono una sanzione minima di 150,00 euro per la dichiarazione senza imposte presentata entro il termine della successiva, in quanto, secondo il censurabile orientamento espresso, opera solo per le dichiarazioni "omesse" e non per le "tardive".
Del pari, non opera il dimezzamento della sanzione ex art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, posto che la fattispecie è "già disciplinata" dal Legislatore.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "Dichiarazione tardiva sanabile pagando 25 euro" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego