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14/12/2016 Agevolati i cittadini italiani residenti all’estero che rientrano in Italia S.M.Perego
14/12/2016 Definizione parziale dei ruoli – Dubbi applicativi S.M.Perego
14/12/2016 Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI S.M.Perego
15/12/2016 Ulteriormente ridotto il tasso di interesse dall'1.1.2017 S.M.Perego
15/12/2016 Pronte le linee guida dell'Agenzia delle Entrate dei controlli per il 2017 S.M.Perego
15/12/2016 Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria S.M.Perego
15/12/2016 Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
15/12/2016 Dal 19 dicembre PREGEO si aggiorna alla versione 10 S.M.Perego
16/12/2016 In arrivo le segnalazioni di anomalia rilevate dall’Agenzia delle Entrate sullo spesometro S.M.Perego

Records 1481 to 1490 of 2397
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Titolo: Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00   Data : 13/10/2016
Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00
L'Agenzia delle Entrate afferma che la dichiarazione dei redditi e IVA tardiva (ma lo stesso a nostro avviso può dirsi per il modello 770) può essere ravveduta solo ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, nella seguente maniera:
- presentando la dichiarazione omessa;
- versando 25,00 euro per la tardività (250/10, in quanto la situazione viene equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte);
- versando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte relative al tardivo versamento del saldo e degli acconti.
Non operano gli artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97 nella parte in cui prevedono una sanzione minima di 150,00 euro per la dichiarazione senza imposte presentata entro il termine della successiva, in quanto, secondo il censurabile orientamento espresso, opera solo per le dichiarazioni "omesse" e non per le "tardive".
Del pari, non opera il dimezzamento della sanzione ex art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, posto che la fattispecie è "già disciplinata" dal Legislatore.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "Dichiarazione tardiva sanabile pagando 25 euro" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego