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17/01/2017 Pubblicato il definitivo mod. 730 S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate Approvato e on-line il Mod. 770/2017 definitivo Stefano M. Perego
19/01/2017 Equitalia – Nuovo modello “DA2” per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate On line il modello per la Dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
19/01/2017 Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego

Records 1551 to 1560 of 2397
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Titolo: Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00   Data : 13/10/2016
Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00
L'Agenzia delle Entrate afferma che la dichiarazione dei redditi e IVA tardiva (ma lo stesso a nostro avviso può dirsi per il modello 770) può essere ravveduta solo ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, nella seguente maniera:
- presentando la dichiarazione omessa;
- versando 25,00 euro per la tardività (250/10, in quanto la situazione viene equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte);
- versando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte relative al tardivo versamento del saldo e degli acconti.
Non operano gli artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97 nella parte in cui prevedono una sanzione minima di 150,00 euro per la dichiarazione senza imposte presentata entro il termine della successiva, in quanto, secondo il censurabile orientamento espresso, opera solo per le dichiarazioni "omesse" e non per le "tardive".
Del pari, non opera il dimezzamento della sanzione ex art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, posto che la fattispecie è "già disciplinata" dal Legislatore.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "Dichiarazione tardiva sanabile pagando 25 euro" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego