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04/04/2018 Pronti gli Studi di Settore – Approvati i correttivi per il 2017 S.M.Perego
05/08/2015 Pronti i ricorsi contro l’aumento TARSU per l’anno 2013 S.M.Perego
10/03/2017 Pronto il Ddl per gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
16/02/2016 Pronto il decreto di innalzamento delle percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
18/12/2017 Pronto il modello per la “Tobin Tax” S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
29/03/2018 Pronto il software di controllo dello “Spesometro” che scade il 6.4.2018 S.M.Perego
11/11/2016 Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo Stefano M. Perego
09/04/2018 Proposto un nuovo regolamento per i revisori degli enti locali S.M.Perego
24/07/2019 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA S.M.Perego

Records 1911 to 1920 of 2397
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Titolo: Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00   Data : 13/10/2016
Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00
L'Agenzia delle Entrate afferma che la dichiarazione dei redditi e IVA tardiva (ma lo stesso a nostro avviso può dirsi per il modello 770) può essere ravveduta solo ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, nella seguente maniera:
- presentando la dichiarazione omessa;
- versando 25,00 euro per la tardività (250/10, in quanto la situazione viene equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte);
- versando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte relative al tardivo versamento del saldo e degli acconti.
Non operano gli artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97 nella parte in cui prevedono una sanzione minima di 150,00 euro per la dichiarazione senza imposte presentata entro il termine della successiva, in quanto, secondo il censurabile orientamento espresso, opera solo per le dichiarazioni "omesse" e non per le "tardive".
Del pari, non opera il dimezzamento della sanzione ex art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, posto che la fattispecie è "già disciplinata" dal Legislatore.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "Dichiarazione tardiva sanabile pagando 25 euro" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego