Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/04/2016 Scontano l’INAIL le attività sociali svolte dai Comuni S.M.Perego
07/04/2016 Scontata la semplificazione parziale dello spesometro per medici e odontoiatri S.M.Perego
12/10/2009 Scudo fiscale - Aggiornamenti news S.M.Perego
15/09/2009 Scudo fiscale - Approvazione modello news S.M.Perego
09/10/2009 Scudo fiscale - Istituzione codici tributo news S.M.Perego
05/08/2009 Scudo fiscale ter news S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego
24/11/2015 Se iscritti all’AIRE il saldo IMU per il 2015 con regole diverse S.M.Perego
23/03/2016 Se la ritenuta è operata ma non versata ne risponde sempre il sostituto S.M.Perego
01/06/2016 Se presente, l’esenzione all’IMU si estende anche alla TASI S.M.Perego

Records 2201 to 2210 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00   Data : 13/10/2016
Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00
L'Agenzia delle Entrate afferma che la dichiarazione dei redditi e IVA tardiva (ma lo stesso a nostro avviso può dirsi per il modello 770) può essere ravveduta solo ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, nella seguente maniera:
- presentando la dichiarazione omessa;
- versando 25,00 euro per la tardività (250/10, in quanto la situazione viene equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte);
- versando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte relative al tardivo versamento del saldo e degli acconti.
Non operano gli artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97 nella parte in cui prevedono una sanzione minima di 150,00 euro per la dichiarazione senza imposte presentata entro il termine della successiva, in quanto, secondo il censurabile orientamento espresso, opera solo per le dichiarazioni "omesse" e non per le "tardive".
Del pari, non opera il dimezzamento della sanzione ex art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, posto che la fattispecie è "già disciplinata" dal Legislatore.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "Dichiarazione tardiva sanabile pagando 25 euro" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego