Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/09/2018 INPS - Contributi IVS artigiani e commercianti – Pronti gli F24 S.M.Perego
12/04/2017 INPS - Cumulo internazionale per tutti S.M.Perego
02/05/2017 INPS – Dal 4 maggio le domande telematiche per il “Premio alla nascita” S.M.Perego
15/03/2019 INPS - definiti i parametri di calcolo per i contributi volontari per l’anno 2019 S.M.Perego
11/05/2017 INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014 S.M.Perego
17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
30/03/2016 INPS – Disponibili le istruzioni per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
28/04/2017 INPS - Disponibili le nuove istruzioni e la modulistica ISEE S.M.Perego
21/06/2017 INPS - Disponibili on line le domande per permessi 104 a conviventi e unioni civili S.M.Perego

Records 1061 to 1070 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni   Data : 13/10/2016
La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni
L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 12.10.2016 n. 42, ribadisce che la dichiarazione infedele sanata entro 90 giorni dal termine di presentazione è equiparata ad una dichiarazione inesatta.
Pertanto, sulla base del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97 e 8 del DLgs. 471/97, occorre:
- ripresentare la dichiarazione correttamente;
- versare 27,78 euro per la violazione dichiarativa (250/9);
- versare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento delle imposte e degli acconti ridotte.
Rimangono però ferme le altre sanzioni da dichiarazione “inesatta”, che non danno luogo ad infedeltà. Si pensi alla mancata indicazione separata delle plusvalenze e dei dividendi ex art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97, fattispecie che necessita di un autonomo ravvedimento, avente come base di computo il minimo di 1.000,00 euro e non 250,00 euro.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "Confermata la “linea morbida” sull’integrativa sanata entro i 90 giorni" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego