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Data Titolo Sezione Autore
10/06/2016 Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati S.M.Perego
09/03/2017 Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
20/10/2015 Ancora possibile l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
03/11/2015 Ancora sull’assegnazione agevolata ai soci - Rileva il triennio precedente S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
21/01/2016 Ancora sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
24/07/2015 Ancora una proroga per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli S.M.Perego
29/09/2016 Ancora una versione di GERICO rilasciata il 29.9.2016 S.M.Perego
20/10/2015 Anomalie nel 730 precompilato – Unico integrativo entro il 29.12.2015 S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
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Titolo: La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni   Data : 13/10/2016
La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni
L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 12.10.2016 n. 42, ribadisce che la dichiarazione infedele sanata entro 90 giorni dal termine di presentazione è equiparata ad una dichiarazione inesatta.
Pertanto, sulla base del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97 e 8 del DLgs. 471/97, occorre:
- ripresentare la dichiarazione correttamente;
- versare 27,78 euro per la violazione dichiarativa (250/9);
- versare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento delle imposte e degli acconti ridotte.
Rimangono però ferme le altre sanzioni da dichiarazione “inesatta”, che non danno luogo ad infedeltà. Si pensi alla mancata indicazione separata delle plusvalenze e dei dividendi ex art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97, fattispecie che necessita di un autonomo ravvedimento, avente come base di computo il minimo di 1.000,00 euro e non 250,00 euro.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "Confermata la “linea morbida” sull’integrativa sanata entro i 90 giorni" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego