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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni   Data : 13/10/2016
La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni
L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 12.10.2016 n. 42, ribadisce che la dichiarazione infedele sanata entro 90 giorni dal termine di presentazione è equiparata ad una dichiarazione inesatta.
Pertanto, sulla base del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97 e 8 del DLgs. 471/97, occorre:
- ripresentare la dichiarazione correttamente;
- versare 27,78 euro per la violazione dichiarativa (250/9);
- versare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento delle imposte e degli acconti ridotte.
Rimangono però ferme le altre sanzioni da dichiarazione “inesatta”, che non danno luogo ad infedeltà. Si pensi alla mancata indicazione separata delle plusvalenze e dei dividendi ex art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97, fattispecie che necessita di un autonomo ravvedimento, avente come base di computo il minimo di 1.000,00 euro e non 250,00 euro.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "Confermata la “linea morbida” sull’integrativa sanata entro i 90 giorni" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego