Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
27/09/2016 In arrivo un incremento sulle sanzioni da corruzione, anche tra privati S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

Records 1621 to 1630 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP   Data : 13/10/2016
Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP
Con l'ordinanza 12.10.2016 n. 20610, la Corte di Cassazione ha affermato che la disponibilità da parte di un medico (nel caso specifico, specialista in oftalmologia) di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell'autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche se consistenti, rientrano nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti. Tale impostazione appare maggiormente condivisibile rispetto a quella che vede, nell'elevato valore delle attrezzature utilizzate, tout court un indice di autonoma organizzazione (cfr. Cass. 21989/2014 e 5320/2012).
Sempre nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno sostenuto che non è sufficiente, per integrare il presupposto oggettivo dell'IRAP, il pagamento, da parte del contribuente, di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20610 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "IRAP non dovuta con beni strumentali costosi ma indispensabili" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego