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18/12/2014 Assicurazioni, contributi ed interessi passivi entro il 28 febbraio 2015 news S.M.Perego
17/12/2014 Ravvedimento operoso IMU news S.M.Perego
11/12/2014 Abolito l'obbligo di indicare in dichiarazione l'IMU dovuta news S.M.Perego
05/12/2014 Professionisti ed autovetture news S.M.Perego
04/12/2014 Intervista al dr. Stefano Perego news S.M.Perego
03/12/2014 Comunicato IMU terreni agricoli news S.M.Perego
03/12/2014 IMU terreni agricoli Decreto Ministeriale news S.M.Perego
02/12/2014 Elenco Comuni ai fini IMU news S.M.Perego
02/12/2014 Elenco Comuni Parzialmente Montani news S.M.Perego
02/12/2014 Elenco Comuni Totalmente Montani news S.M.Perego

Records 2371 to 2380 of 2397
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Titolo: Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP   Data : 13/10/2016
Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP
Con l'ordinanza 12.10.2016 n. 20610, la Corte di Cassazione ha affermato che la disponibilità da parte di un medico (nel caso specifico, specialista in oftalmologia) di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell'autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche se consistenti, rientrano nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti. Tale impostazione appare maggiormente condivisibile rispetto a quella che vede, nell'elevato valore delle attrezzature utilizzate, tout court un indice di autonoma organizzazione (cfr. Cass. 21989/2014 e 5320/2012).
Sempre nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno sostenuto che non è sufficiente, per integrare il presupposto oggettivo dell'IRAP, il pagamento, da parte del contribuente, di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20610 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "IRAP non dovuta con beni strumentali costosi ma indispensabili" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego