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07/04/2016 Chiarimenti sulla Patent box S.M.Perego
11/04/2016 Le novità sugli interpelli S.M.Perego
07/04/2016 Probabile proroga per il modello 730/2016 S.M.Perego
08/04/2016 L’INPS sospende il DURC se le denunce contributive sono provvisorie o anomale S.M.Perego
08/04/2016 Le dimissioni on-line presentano profili critici S.M.Perego
08/04/2016 Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF S.M.Perego
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01/04/2016 Dal 1° aprile l’imposta di successione si paga con il modello F24 S.M.Perego

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Titolo: Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP   Data : 13/10/2016
Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP
Con l'ordinanza 12.10.2016 n. 20610, la Corte di Cassazione ha affermato che la disponibilità da parte di un medico (nel caso specifico, specialista in oftalmologia) di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell'autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche se consistenti, rientrano nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti. Tale impostazione appare maggiormente condivisibile rispetto a quella che vede, nell'elevato valore delle attrezzature utilizzate, tout court un indice di autonoma organizzazione (cfr. Cass. 21989/2014 e 5320/2012).
Sempre nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno sostenuto che non è sufficiente, per integrare il presupposto oggettivo dell'IRAP, il pagamento, da parte del contribuente, di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20610 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "IRAP non dovuta con beni strumentali costosi ma indispensabili" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego