Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego
13/10/2015 Nuove dilazioni per i ruoli S.M.Perego
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio è soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego

Records 481 to 490 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP   Data : 13/10/2016
Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP
Con l'ordinanza 12.10.2016 n. 20610, la Corte di Cassazione ha affermato che la disponibilità da parte di un medico (nel caso specifico, specialista in oftalmologia) di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell'autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche se consistenti, rientrano nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti. Tale impostazione appare maggiormente condivisibile rispetto a quella che vede, nell'elevato valore delle attrezzature utilizzate, tout court un indice di autonoma organizzazione (cfr. Cass. 21989/2014 e 5320/2012).
Sempre nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno sostenuto che non è sufficiente, per integrare il presupposto oggettivo dell'IRAP, il pagamento, da parte del contribuente, di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20610 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "IRAP non dovuta con beni strumentali costosi ma indispensabili" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego