Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/04/2009 Modifiche ai modelli ministeriali news
04/02/2009 Interessi creditori news
20/05/2016
03/09/2009 news
10/04/2009 Contrasto all'evazione news
02/02/2009 Cambio password Entratel news Agenzia delle Entrate
02/02/2009 Unico Mini news Agenzia delle Entrate
20/02/2017 Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione s
18/05/2009 Comunicato stampa Agenzia delle Entrate news S. M. Perego
08/03/2017 Dall’1.1.2017 GE.RI.CO sostituito dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) S..Perego

Records 1 to 10 of 2397
Next Last

 

Titolo: Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP   Data : 13/10/2016
Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP
Con l'ordinanza 12.10.2016 n. 20610, la Corte di Cassazione ha affermato che la disponibilità da parte di un medico (nel caso specifico, specialista in oftalmologia) di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell'autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche se consistenti, rientrano nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti. Tale impostazione appare maggiormente condivisibile rispetto a quella che vede, nell'elevato valore delle attrezzature utilizzate, tout court un indice di autonoma organizzazione (cfr. Cass. 21989/2014 e 5320/2012).
Sempre nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno sostenuto che non è sufficiente, per integrare il presupposto oggettivo dell'IRAP, il pagamento, da parte del contribuente, di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo.
Fonte: Cass. 12.10.2016 n. 20610 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2016 - "IRAP non dovuta con beni strumentali costosi ma indispensabili" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego