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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa   Data : 14/10/2016
Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa
La sezione tributaria civile della Corte di Cassazione - con sentenza n. 20675 del 13.10.2016 - rinvia alla Corte di Giustizia UE una questione relativa al "ne bis in idem" per alcune condotte di manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter del DLgs. 58/1998) relative ai titoli di un grande gruppo societario italiano.
Per la medesima condotta sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità come illecito amministrativo, lo stesso soggetto era già stato sottoposto a pena definitiva a seguito di un "patteggiamento".
Il quesito riguarda:
- la possibile rilevanza del divieto del cumulo di sanzioni nel caso di procedimenti penali e amministrativi ("doppio binario");
- la possibilità per il giudice nazionale di disapplicare direttamente le disposizioni ritenute in contrasto con l'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e con l'art. 4 prof. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che sanciscono a livello sovranazionale il principio del "ne bis in idem".
Questi temi vedono oggi la giurisprudenza italiana molto altalenante, a fronte di numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che chiariscono con forza la valenza "concreta" e "non formale" della definizione di "sanzione penale".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "“Ne bis in idem” da allargare ai rapporti tra sanzione penale e amministrativa" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego