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Data Titolo Sezione Autore
18/01/2016 On-line la Certificazione Unica 2016 S.M.Perego
07/01/2019 On-line le bozze del modello 730/2019 S.M.Perego
27/12/2016 On-line le bozze del modello IVA 2017 e relative istruzioni S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego
30/09/2015 ONLUS regolarizzazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego
29/11/2016 Operativa la legge sul “Dopo di noi” S.M.Perego
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
04/04/2018 Opere e servizi di utilità sociale esclusi dal reddito imponibile S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego

Records 1771 to 1780 of 2397
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Titolo: Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO   Data : 14/10/2016
Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO
In ambito doganale, nelle ipotesi in cui sussistono dubbi circa la classificazione tariffaria o l’origine delle merci, allo scopo di evitare errori, il Reg. UE 952/2013 consente agli operatori economici di richiedere alle autorità competenti di adottare decisioni relative a:
- informazioni tariffarie vincolanti (ITV), che riguardano soltanto merci che presentano caratteristiche simili;
- informazioni vincolanti in materia di origine (IVO), che possono riguardare un solo tipo di merci e di circostanze.
Le relative istanze devono essere presentate all’autorità doganale competente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o nello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate.
Fino all’1.3.2017, la domanda ITV in formato elettronico può essere presentata mediante l’utilizzo del modello di cui all’Allegato 2 al Reg. UE 341/2016; successivamente, e fino all’1.10.2018, dovrà essere utilizzato il modello di cui all’Allegato 4 del medesimo regolamento.
Si ricorda che le decisioni rilasciate dopo l’1.5.2016 esplicano la loro validità per un periodo di tre anni, mentre quelle rilasciate prima di tale data mantengono la validità per il periodo previsto dalle disposizioni previgenti.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "In Dogana informazioni tariffarie vincolanti anche per il destinatario" - D'Alfonso
Sezione:   Autore : S.M.Perego