Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/12/2016 Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI S.M.Perego
20/03/2018 Anche le cessioni gratuite nella Comunicazione dati fatture S.M.Perego
28/10/2015 Anche le cooperative agricole escluse dall’IRAP nel 2016 S.M.Perego
15/07/2016 Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria S.M.Perego
20/01/2016 Anche le spese universitarie e funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
11/07/2016 Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni S.M.Perego
26/10/2015 Anche nel 2016 al 27% l’INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego
25/01/2018 Anche nel 2018 l’acquisto di un autocarro sconta il super-ammortamento S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego

Records 201 to 210 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO   Data : 14/10/2016
Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO
In ambito doganale, nelle ipotesi in cui sussistono dubbi circa la classificazione tariffaria o l’origine delle merci, allo scopo di evitare errori, il Reg. UE 952/2013 consente agli operatori economici di richiedere alle autorità competenti di adottare decisioni relative a:
- informazioni tariffarie vincolanti (ITV), che riguardano soltanto merci che presentano caratteristiche simili;
- informazioni vincolanti in materia di origine (IVO), che possono riguardare un solo tipo di merci e di circostanze.
Le relative istanze devono essere presentate all’autorità doganale competente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o nello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate.
Fino all’1.3.2017, la domanda ITV in formato elettronico può essere presentata mediante l’utilizzo del modello di cui all’Allegato 2 al Reg. UE 341/2016; successivamente, e fino all’1.10.2018, dovrà essere utilizzato il modello di cui all’Allegato 4 del medesimo regolamento.
Si ricorda che le decisioni rilasciate dopo l’1.5.2016 esplicano la loro validità per un periodo di tre anni, mentre quelle rilasciate prima di tale data mantengono la validità per il periodo previsto dalle disposizioni previgenti.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "In Dogana informazioni tariffarie vincolanti anche per il destinatario" - D'Alfonso
Sezione:   Autore : S.M.Perego