Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/04/2018 INPS – Partono gli avvisi bonari per gli omessi pagamenti dei contributi di febbraio S.M.Perego
09/05/2018 Approvati nuovi ISA S.M.Perego
09/05/2018 Nuova circolare sullo split payment S.M.Perego
09/05/2018 La corsa all’aggiornamento in materia di Privacy - Trattamento dei dati personali S.M.Perego
11/05/2018 Fattura elettronica – Soppressione registri Iva S.M.Perego
11/05/2018 Indeducibile l’acquisto di carburante se non c’è la fattura elettronica S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/05/2018 Fatture elettroniche con date diverse S.M.Perego
16/05/2018 INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni S.M.Perego
17/05/2018 730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali S.M.Perego

Records 2191 to 2200 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO   Data : 14/10/2016
Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO
In ambito doganale, nelle ipotesi in cui sussistono dubbi circa la classificazione tariffaria o l’origine delle merci, allo scopo di evitare errori, il Reg. UE 952/2013 consente agli operatori economici di richiedere alle autorità competenti di adottare decisioni relative a:
- informazioni tariffarie vincolanti (ITV), che riguardano soltanto merci che presentano caratteristiche simili;
- informazioni vincolanti in materia di origine (IVO), che possono riguardare un solo tipo di merci e di circostanze.
Le relative istanze devono essere presentate all’autorità doganale competente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o nello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate.
Fino all’1.3.2017, la domanda ITV in formato elettronico può essere presentata mediante l’utilizzo del modello di cui all’Allegato 2 al Reg. UE 341/2016; successivamente, e fino all’1.10.2018, dovrà essere utilizzato il modello di cui all’Allegato 4 del medesimo regolamento.
Si ricorda che le decisioni rilasciate dopo l’1.5.2016 esplicano la loro validità per un periodo di tre anni, mentre quelle rilasciate prima di tale data mantengono la validità per il periodo previsto dalle disposizioni previgenti.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "In Dogana informazioni tariffarie vincolanti anche per il destinatario" - D'Alfonso
Sezione:   Autore : S.M.Perego