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Data Titolo Sezione Autore
05/02/2019 I possibili scarti sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
17/03/2016 I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
06/02/2017 I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017 S.M.Perego
06/04/2018 I primi chiarimenti sull’acquisto di carburanti ma restano i dubbi sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
03/08/2015 I principali adempimenti per ottenere il nuovo DURC dall’1.7.2015 S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
03/09/2015 I rapporti tra fisco e contribuenti S.M.Perego
15/04/2016 I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico S.M.Perego

Records 831 to 840 of 2397
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Titolo: Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO   Data : 14/10/2016
Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO
In ambito doganale, nelle ipotesi in cui sussistono dubbi circa la classificazione tariffaria o l’origine delle merci, allo scopo di evitare errori, il Reg. UE 952/2013 consente agli operatori economici di richiedere alle autorità competenti di adottare decisioni relative a:
- informazioni tariffarie vincolanti (ITV), che riguardano soltanto merci che presentano caratteristiche simili;
- informazioni vincolanti in materia di origine (IVO), che possono riguardare un solo tipo di merci e di circostanze.
Le relative istanze devono essere presentate all’autorità doganale competente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o nello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate.
Fino all’1.3.2017, la domanda ITV in formato elettronico può essere presentata mediante l’utilizzo del modello di cui all’Allegato 2 al Reg. UE 341/2016; successivamente, e fino all’1.10.2018, dovrà essere utilizzato il modello di cui all’Allegato 4 del medesimo regolamento.
Si ricorda che le decisioni rilasciate dopo l’1.5.2016 esplicano la loro validità per un periodo di tre anni, mentre quelle rilasciate prima di tale data mantengono la validità per il periodo previsto dalle disposizioni previgenti.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "In Dogana informazioni tariffarie vincolanti anche per il destinatario" - D'Alfonso
Sezione:   Autore : S.M.Perego