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03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego
16/11/2016 Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego

Records 1471 to 1480 of 2397
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Titolo: L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso   Data : 14/10/2016
L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 12.10.2016 n. 42, ha fornito indicazioni in merito alla regolarizzazione dell'omesso versamento dell'IVA dovuta in sede di liquidazione periodica, riconoscendo la possibilità di compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni successive.
È possibile sanare la violazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stato omesso il versamento periodico, ai sensi della lettera b) dell'art. 13 del DLgs. 472/97. In tale circostanza, fermo restando il versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, la sanzione è ridotta al 3,75% dell'importo non versato (1/8 della sanzione "base", pari al 30%).
La compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, possono avvenire utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello oggetto della violazione. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che il credito sia rimborsabile ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del Modello TR.
In tal caso, ha luogo una compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante F24; pertanto, è necessario che il soggetto passivo IVA non abbia superato le soglie annue previste per la compensazione dall'ordinamento interno. Non è, invece, necessaria l'apposizione del visto di conformità.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "Ravvedimento IVA con compensazione in caso di tardivo versamento periodico" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego