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23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
09/01/2017 Parte l’adempimento collaborativo per i contribuenti di grandi dimensioni S.M.Perego
07/06/2017 Disponibile su Assosoftware una nuova codifica per le fatture elettroniche S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
07/06/2017 Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali S.M.Perego

Records 1501 to 1510 of 2397
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Titolo: L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso   Data : 14/10/2016
L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 12.10.2016 n. 42, ha fornito indicazioni in merito alla regolarizzazione dell'omesso versamento dell'IVA dovuta in sede di liquidazione periodica, riconoscendo la possibilità di compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni successive.
È possibile sanare la violazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stato omesso il versamento periodico, ai sensi della lettera b) dell'art. 13 del DLgs. 472/97. In tale circostanza, fermo restando il versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, la sanzione è ridotta al 3,75% dell'importo non versato (1/8 della sanzione "base", pari al 30%).
La compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, possono avvenire utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello oggetto della violazione. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che il credito sia rimborsabile ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del Modello TR.
In tal caso, ha luogo una compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante F24; pertanto, è necessario che il soggetto passivo IVA non abbia superato le soglie annue previste per la compensazione dall'ordinamento interno. Non è, invece, necessaria l'apposizione del visto di conformità.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "Ravvedimento IVA con compensazione in caso di tardivo versamento periodico" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego