Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/12/2014 Assicurazioni, contributi ed interessi passivi entro il 28 febbraio 2015 news S.M.Perego
19/12/2014 Assunzioni agevolate Risposta del Min. del Lavoro news S.M.Perego
19/12/2014 Software gratuito per la compilazione della CU news S.M.Perego
19/12/2014 CIL e CILA In corso di approvazione i modelli unici news S.M.Perego
22/12/2014 Prorogate le detrazioni IRPEF news S.M.Perego
22/12/2014 Dubbi sull'aliquota IMU applicabile ai terreni agricoli news S.M.Perego
22/12/2014 Spese di vitto e alloggio - Circolare Confindustria news S.M.Perego
22/12/2014 Saldo IVA a credito - limiti alla compensazione news S.M.Perego
23/12/2014 RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE AI FINI RETRIBUTIVI - APPLICAZIONE DELLE RITENUTE news S.M.Perego
23/12/2014 Aggiornate le tabelle ACI per il 2015 news S.M.Perego

Records 181 to 190 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso   Data : 14/10/2016
L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 12.10.2016 n. 42, ha fornito indicazioni in merito alla regolarizzazione dell'omesso versamento dell'IVA dovuta in sede di liquidazione periodica, riconoscendo la possibilità di compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni successive.
È possibile sanare la violazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stato omesso il versamento periodico, ai sensi della lettera b) dell'art. 13 del DLgs. 472/97. In tale circostanza, fermo restando il versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, la sanzione è ridotta al 3,75% dell'importo non versato (1/8 della sanzione "base", pari al 30%).
La compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, possono avvenire utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello oggetto della violazione. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che il credito sia rimborsabile ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del Modello TR.
In tal caso, ha luogo una compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante F24; pertanto, è necessario che il soggetto passivo IVA non abbia superato le soglie annue previste per la compensazione dall'ordinamento interno. Non è, invece, necessaria l'apposizione del visto di conformità.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "Ravvedimento IVA con compensazione in caso di tardivo versamento periodico" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego