Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/11/2008 Notizia news S.M.Perego
01/06/2016 Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali S.M.Perego
01/06/2016 Nel 2016 IMU e TASI al 75% sui contratti di locazione a canone concordato S.M.Perego
27/05/2016 Aggiornate le FAQ in risposta alle domande sul canone RAI S.M.Perego
27/05/2016 Allo studio alcune semplificazioni e agevolazioni da parte del Governo S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
27/05/2016 Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali S.M.Perego
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali č sempre deducibile S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
26/05/2016 Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede S.M.Perego

Records 341 to 350 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso   Data : 14/10/2016
L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 12.10.2016 n. 42, ha fornito indicazioni in merito alla regolarizzazione dell'omesso versamento dell'IVA dovuta in sede di liquidazione periodica, riconoscendo la possibilità di compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni successive.
È possibile sanare la violazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stato omesso il versamento periodico, ai sensi della lettera b) dell'art. 13 del DLgs. 472/97. In tale circostanza, fermo restando il versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, la sanzione è ridotta al 3,75% dell'importo non versato (1/8 della sanzione "base", pari al 30%).
La compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, possono avvenire utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello oggetto della violazione. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che il credito sia rimborsabile ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del Modello TR.
In tal caso, ha luogo una compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante F24; pertanto, è necessario che il soggetto passivo IVA non abbia superato le soglie annue previste per la compensazione dall'ordinamento interno. Non è, invece, necessaria l'apposizione del visto di conformità.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "Ravvedimento IVA con compensazione in caso di tardivo versamento periodico" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego