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03/05/2016 Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale” S.M.Perego
03/05/2016 Fino al 7 luglio si può intervenire sul 730 Precompilato S.M.Perego
03/05/2016 Dal 2.5.2016 al via le domande per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
04/05/2016 La falsificazione dei modelli F24 è reato penale S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
05/05/2016 Esenti da IMU i terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti S.M.Perego
05/05/2016 Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa trova spazio in Unico PF 2016 S.M.Perego
05/05/2016 L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI S.M.Perego
06/05/2016 Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
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Titolo: L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso   Data : 14/10/2016
L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 12.10.2016 n. 42, ha fornito indicazioni in merito alla regolarizzazione dell'omesso versamento dell'IVA dovuta in sede di liquidazione periodica, riconoscendo la possibilità di compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni successive.
È possibile sanare la violazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stato omesso il versamento periodico, ai sensi della lettera b) dell'art. 13 del DLgs. 472/97. In tale circostanza, fermo restando il versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, la sanzione è ridotta al 3,75% dell'importo non versato (1/8 della sanzione "base", pari al 30%).
La compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, possono avvenire utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello oggetto della violazione. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che il credito sia rimborsabile ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del Modello TR.
In tal caso, ha luogo una compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante F24; pertanto, è necessario che il soggetto passivo IVA non abbia superato le soglie annue previste per la compensazione dall'ordinamento interno. Non è, invece, necessaria l'apposizione del visto di conformità.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "Ravvedimento IVA con compensazione in caso di tardivo versamento periodico" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego