Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/01/2017 Modelli INTRASTAT soppressi dal 2017? Non vi è certezza. S.M.Perego
08/04/2015 Modelli ISEE aggiornati dall'INPS news S.M.Perego
18/01/2012 Modello 730/2012 news S.M.Perego
14/01/2009 Modello crediti d'imposta su ricerca e sviluppo news S.M.Perego
08/10/2009 Modello CUD 2010 news S.M.Perego
08/04/2015 Modello di dichiarazione ai fini TASI news S.M.Perego
28/10/2009 Modello IVA 2010 - Bozze news S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il mod. 730/2019 S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego

Records 1521 to 1530 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze   Data : 14/10/2016
La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze
Con la ris. 13.10.2016 n. 91, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alle conseguenze fiscali della risoluzione di un contratto di cessione d'azienda, con riserva di proprietà, per inadempimento del compratore.
Poiché in tal caso si verifica un nuovo evento realizzativo, secondo l'Agenzia delle Entrate:
- occorre attribuire all'azienda riconsegnata un valore pari al valore normale dei beni che la compongono e stornare il valore residuo del credito (derivante dalla cessione iniziale) per un importo pari al valore dell'azienda riconsegnata. Pertanto, laddove il valore dell'azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituisce una perdita su crediti deducibile ai fini IRES ai sensi dell'art. 101 del TUIR;
- considerando che l'eventuale riduzione dell'indennità disposta dal giudice è assimilabile ad una rideterminazione del prezzo relativo alla cessione d'azienda iniziale e che tale prezzo ha assunto rilevanza, ai fini IRES, nella determinazione della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione d'azienda, l'importo relativo all'eventuale riduzione dell'indennità costituisce una sopravvenienza passiva deducibile ai sensi dell'art. 101 del TUIR.
Inoltre, L'Agenzia delle Entrate, nella stessa risoluzione, ha esaminato, l'imposizione indiretta della risoluzione del contratto di cessione di azienda con riserva della proprietà, per effetto dell'operatività della clausola risolutiva espressa (prevista dal contratto in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive di prezzo).
L'Agenzia ha precisato che, in tal caso, a norma dell'art. 28 del DPR 131/86, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa se per la risoluzione non è previsto alcun corrispettivo.
Invece, ove le parti decidessero di attivare il procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., l'imposta di registro sarebbe dovuta secondo le prescrizioni dell'art. 8 del DPR 131/86, sulla base del contenuto del provvedimento.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 13.10.2016 n. 91 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "Risoluzione della compravendita come “nuova” cessione d’azienda" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego