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31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
01/06/2017 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sui finanziamenti agevolati per il sisma S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
01/06/2017 Dall’INPS partono le indagini sui finti rapporti di lavoro S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze   Data : 14/10/2016
La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze
Con la ris. 13.10.2016 n. 91, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alle conseguenze fiscali della risoluzione di un contratto di cessione d'azienda, con riserva di proprietà, per inadempimento del compratore.
Poiché in tal caso si verifica un nuovo evento realizzativo, secondo l'Agenzia delle Entrate:
- occorre attribuire all'azienda riconsegnata un valore pari al valore normale dei beni che la compongono e stornare il valore residuo del credito (derivante dalla cessione iniziale) per un importo pari al valore dell'azienda riconsegnata. Pertanto, laddove il valore dell'azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituisce una perdita su crediti deducibile ai fini IRES ai sensi dell'art. 101 del TUIR;
- considerando che l'eventuale riduzione dell'indennità disposta dal giudice è assimilabile ad una rideterminazione del prezzo relativo alla cessione d'azienda iniziale e che tale prezzo ha assunto rilevanza, ai fini IRES, nella determinazione della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione d'azienda, l'importo relativo all'eventuale riduzione dell'indennità costituisce una sopravvenienza passiva deducibile ai sensi dell'art. 101 del TUIR.
Inoltre, L'Agenzia delle Entrate, nella stessa risoluzione, ha esaminato, l'imposizione indiretta della risoluzione del contratto di cessione di azienda con riserva della proprietà, per effetto dell'operatività della clausola risolutiva espressa (prevista dal contratto in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive di prezzo).
L'Agenzia ha precisato che, in tal caso, a norma dell'art. 28 del DPR 131/86, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa se per la risoluzione non è previsto alcun corrispettivo.
Invece, ove le parti decidessero di attivare il procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., l'imposta di registro sarebbe dovuta secondo le prescrizioni dell'art. 8 del DPR 131/86, sulla base del contenuto del provvedimento.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 13.10.2016 n. 91 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "Risoluzione della compravendita come “nuova” cessione d’azienda" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego