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25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

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Titolo: La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze   Data : 14/10/2016
La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze
Con la ris. 13.10.2016 n. 91, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alle conseguenze fiscali della risoluzione di un contratto di cessione d'azienda, con riserva di proprietà, per inadempimento del compratore.
Poiché in tal caso si verifica un nuovo evento realizzativo, secondo l'Agenzia delle Entrate:
- occorre attribuire all'azienda riconsegnata un valore pari al valore normale dei beni che la compongono e stornare il valore residuo del credito (derivante dalla cessione iniziale) per un importo pari al valore dell'azienda riconsegnata. Pertanto, laddove il valore dell'azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituisce una perdita su crediti deducibile ai fini IRES ai sensi dell'art. 101 del TUIR;
- considerando che l'eventuale riduzione dell'indennità disposta dal giudice è assimilabile ad una rideterminazione del prezzo relativo alla cessione d'azienda iniziale e che tale prezzo ha assunto rilevanza, ai fini IRES, nella determinazione della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione d'azienda, l'importo relativo all'eventuale riduzione dell'indennità costituisce una sopravvenienza passiva deducibile ai sensi dell'art. 101 del TUIR.
Inoltre, L'Agenzia delle Entrate, nella stessa risoluzione, ha esaminato, l'imposizione indiretta della risoluzione del contratto di cessione di azienda con riserva della proprietà, per effetto dell'operatività della clausola risolutiva espressa (prevista dal contratto in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive di prezzo).
L'Agenzia ha precisato che, in tal caso, a norma dell'art. 28 del DPR 131/86, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa se per la risoluzione non è previsto alcun corrispettivo.
Invece, ove le parti decidessero di attivare il procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., l'imposta di registro sarebbe dovuta secondo le prescrizioni dell'art. 8 del DPR 131/86, sulla base del contenuto del provvedimento.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 13.10.2016 n. 91 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "Risoluzione della compravendita come “nuova” cessione d’azienda" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego