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20/10/2015 Proroghe previste nel 2016 alla detrazione del 50% e 65% S.M.Perego
20/10/2015 Ancora possibile l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
20/10/2015 In attesa di pubblicazione le modalità di richiesta del credito d’imposta per il ricorso all’arbitrato S.M.Perego
20/10/2015 Anomalie nel 730 precompilato – Unico integrativo entro il 29.12.2015 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
21/10/2015 Nessun aumento nel 2016 al contributo INPS ex L. 335/95 S.M.Perego
22/10/2015 Si applica sempre il “Favor rei” al diritto penale tributario S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
22/10/2015 FAQ sul nuovo APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego

Records 441 to 450 of 2397
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Titolo: La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze   Data : 14/10/2016
La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze
Con la ris. 13.10.2016 n. 91, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alle conseguenze fiscali della risoluzione di un contratto di cessione d'azienda, con riserva di proprietà, per inadempimento del compratore.
Poiché in tal caso si verifica un nuovo evento realizzativo, secondo l'Agenzia delle Entrate:
- occorre attribuire all'azienda riconsegnata un valore pari al valore normale dei beni che la compongono e stornare il valore residuo del credito (derivante dalla cessione iniziale) per un importo pari al valore dell'azienda riconsegnata. Pertanto, laddove il valore dell'azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituisce una perdita su crediti deducibile ai fini IRES ai sensi dell'art. 101 del TUIR;
- considerando che l'eventuale riduzione dell'indennità disposta dal giudice è assimilabile ad una rideterminazione del prezzo relativo alla cessione d'azienda iniziale e che tale prezzo ha assunto rilevanza, ai fini IRES, nella determinazione della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione d'azienda, l'importo relativo all'eventuale riduzione dell'indennità costituisce una sopravvenienza passiva deducibile ai sensi dell'art. 101 del TUIR.
Inoltre, L'Agenzia delle Entrate, nella stessa risoluzione, ha esaminato, l'imposizione indiretta della risoluzione del contratto di cessione di azienda con riserva della proprietà, per effetto dell'operatività della clausola risolutiva espressa (prevista dal contratto in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive di prezzo).
L'Agenzia ha precisato che, in tal caso, a norma dell'art. 28 del DPR 131/86, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa se per la risoluzione non è previsto alcun corrispettivo.
Invece, ove le parti decidessero di attivare il procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., l'imposta di registro sarebbe dovuta secondo le prescrizioni dell'art. 8 del DPR 131/86, sulla base del contenuto del provvedimento.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 13.10.2016 n. 91 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "Risoluzione della compravendita come “nuova” cessione d’azienda" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego