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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze   Data : 14/10/2016
La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze
Con la ris. 13.10.2016 n. 91, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alle conseguenze fiscali della risoluzione di un contratto di cessione d'azienda, con riserva di proprietà, per inadempimento del compratore.
Poiché in tal caso si verifica un nuovo evento realizzativo, secondo l'Agenzia delle Entrate:
- occorre attribuire all'azienda riconsegnata un valore pari al valore normale dei beni che la compongono e stornare il valore residuo del credito (derivante dalla cessione iniziale) per un importo pari al valore dell'azienda riconsegnata. Pertanto, laddove il valore dell'azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituisce una perdita su crediti deducibile ai fini IRES ai sensi dell'art. 101 del TUIR;
- considerando che l'eventuale riduzione dell'indennità disposta dal giudice è assimilabile ad una rideterminazione del prezzo relativo alla cessione d'azienda iniziale e che tale prezzo ha assunto rilevanza, ai fini IRES, nella determinazione della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione d'azienda, l'importo relativo all'eventuale riduzione dell'indennità costituisce una sopravvenienza passiva deducibile ai sensi dell'art. 101 del TUIR.
Inoltre, L'Agenzia delle Entrate, nella stessa risoluzione, ha esaminato, l'imposizione indiretta della risoluzione del contratto di cessione di azienda con riserva della proprietà, per effetto dell'operatività della clausola risolutiva espressa (prevista dal contratto in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive di prezzo).
L'Agenzia ha precisato che, in tal caso, a norma dell'art. 28 del DPR 131/86, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa se per la risoluzione non è previsto alcun corrispettivo.
Invece, ove le parti decidessero di attivare il procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., l'imposta di registro sarebbe dovuta secondo le prescrizioni dell'art. 8 del DPR 131/86, sulla base del contenuto del provvedimento.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 13.10.2016 n. 91 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2016 - "Risoluzione della compravendita come “nuova” cessione d’azienda" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego