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21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
22/11/2016 Bilanci XBRL - Al via la nuova tassonomia integrata con l’approvazione dell'OIC S.M.Perego
22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
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24/11/2016 Dal 2017 maxi-ammortamento auto per gli agenti di commercio a regime S.M.Perego
24/11/2016 Dal 1.1.2017 scatta l’obbligo della fattura elettronica per il tax-free shopping S.M.Perego
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Titolo: Come contabilizzare la fidejussione   Data : 17/10/2016
Come contabilizzare la fidejussione
Il contratto di fideiussione produce effetti contabili differenti sui diversi soggetti che sono coinvolti nell'operazione.
Per quanto riguarda il fideiussore:
- in relazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio in data precedente all'1.1.2016, le garanzie prestate dalla società devono essere rilevate tra i conti d'ordine (art. 2424 co. 3 c.c., nella formulazione in vigore fino al 31.12.2015; documento OIC 22). Occorre, inoltre, fornire apposita informativa in Nota integrativa ex art. 2427 co. 1 n. 9 c.c. (nella formulazione in vigore fino al 31.12.2015);
- in relazione ai bilanci relativi ad esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2016, occorre, invece, soltanto indicare nella Nota integrativa "l'importo complessivo … delle garanzie … non risultanti dallo stato patrimoniale" (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c., nella versione attualmente vigente).
Avuto riguardo al debitore principale, il debito assistito da garanzia deve essere rilevato secondo le ordinarie regole previste dal documento OIC 19, nonché indicato in Nota integrativa (art. 2427 co. 1 n. 6 c.c.). Le garanzie ricevute non devono essere iscritte tra i conti d'ordine neanche in riferimento ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio in data precedente all'1.1.2016.
Il soggetto creditore deve rilevare il credito assistito da garanzia secondo le regole previste dal documento OIC 15. L'accantonamento al fondo svalutazione crediti tiene conto, per quelli assistiti da garanzia, degli effetti relativi all'escussione della garanzia.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2016 - "La fideiussione non “entra” nel bilancio del debitore" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego