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21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
19/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
19/07/2016 Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016 S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego
12/07/2016 Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego

Records 1731 to 1740 of 2397
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Titolo: Come contabilizzare la fidejussione   Data : 17/10/2016
Come contabilizzare la fidejussione
Il contratto di fideiussione produce effetti contabili differenti sui diversi soggetti che sono coinvolti nell'operazione.
Per quanto riguarda il fideiussore:
- in relazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio in data precedente all'1.1.2016, le garanzie prestate dalla società devono essere rilevate tra i conti d'ordine (art. 2424 co. 3 c.c., nella formulazione in vigore fino al 31.12.2015; documento OIC 22). Occorre, inoltre, fornire apposita informativa in Nota integrativa ex art. 2427 co. 1 n. 9 c.c. (nella formulazione in vigore fino al 31.12.2015);
- in relazione ai bilanci relativi ad esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2016, occorre, invece, soltanto indicare nella Nota integrativa "l'importo complessivo … delle garanzie … non risultanti dallo stato patrimoniale" (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c., nella versione attualmente vigente).
Avuto riguardo al debitore principale, il debito assistito da garanzia deve essere rilevato secondo le ordinarie regole previste dal documento OIC 19, nonché indicato in Nota integrativa (art. 2427 co. 1 n. 6 c.c.). Le garanzie ricevute non devono essere iscritte tra i conti d'ordine neanche in riferimento ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio in data precedente all'1.1.2016.
Il soggetto creditore deve rilevare il credito assistito da garanzia secondo le regole previste dal documento OIC 15. L'accantonamento al fondo svalutazione crediti tiene conto, per quelli assistiti da garanzia, degli effetti relativi all'escussione della garanzia.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2016 - "La fideiussione non “entra” nel bilancio del debitore" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego