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20/12/2016 Nuove soglie per il bilancio abbreviato S.M.Perego
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
29/12/2016 Prorogata e modificata la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici S.M.Perego
29/12/2016 Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
22/12/2016 Nuovi obblighi per gli amministratori di condominio - Le spese condominiali 2016 nella precompilata S.M.Perego
28/12/2016 Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Come contabilizzare la fidejussione   Data : 17/10/2016
Come contabilizzare la fidejussione
Il contratto di fideiussione produce effetti contabili differenti sui diversi soggetti che sono coinvolti nell'operazione.
Per quanto riguarda il fideiussore:
- in relazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio in data precedente all'1.1.2016, le garanzie prestate dalla società devono essere rilevate tra i conti d'ordine (art. 2424 co. 3 c.c., nella formulazione in vigore fino al 31.12.2015; documento OIC 22). Occorre, inoltre, fornire apposita informativa in Nota integrativa ex art. 2427 co. 1 n. 9 c.c. (nella formulazione in vigore fino al 31.12.2015);
- in relazione ai bilanci relativi ad esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2016, occorre, invece, soltanto indicare nella Nota integrativa "l'importo complessivo … delle garanzie … non risultanti dallo stato patrimoniale" (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c., nella versione attualmente vigente).
Avuto riguardo al debitore principale, il debito assistito da garanzia deve essere rilevato secondo le ordinarie regole previste dal documento OIC 19, nonché indicato in Nota integrativa (art. 2427 co. 1 n. 6 c.c.). Le garanzie ricevute non devono essere iscritte tra i conti d'ordine neanche in riferimento ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio in data precedente all'1.1.2016.
Il soggetto creditore deve rilevare il credito assistito da garanzia secondo le regole previste dal documento OIC 15. L'accantonamento al fondo svalutazione crediti tiene conto, per quelli assistiti da garanzia, degli effetti relativi all'escussione della garanzia.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2016 - "La fideiussione non “entra” nel bilancio del debitore" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego