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10/11/2015 Chiarimenti dal Min. Lavoro sulla CIGS S.M.Perego
04/08/2016 Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno S.M.Perego
05/04/2017 Chiarimenti su super-ammortamenti e iper-ammortamenti in una nuova circolare S.M.Perego
07/04/2016 Chiarimenti sulla Patent box S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego
08/12/2018 Chiariti i dubbi sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili S.M.Perego
30/01/2019 Chiarito il divieto tassativo di fattura elettronica per i medici S.M.Perego
24/12/2014 Chiusura di fine anno news S.M.Perego
29/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego

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Titolo: Come contabilizzare la fidejussione   Data : 17/10/2016
Come contabilizzare la fidejussione
Il contratto di fideiussione produce effetti contabili differenti sui diversi soggetti che sono coinvolti nell'operazione.
Per quanto riguarda il fideiussore:
- in relazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio in data precedente all'1.1.2016, le garanzie prestate dalla società devono essere rilevate tra i conti d'ordine (art. 2424 co. 3 c.c., nella formulazione in vigore fino al 31.12.2015; documento OIC 22). Occorre, inoltre, fornire apposita informativa in Nota integrativa ex art. 2427 co. 1 n. 9 c.c. (nella formulazione in vigore fino al 31.12.2015);
- in relazione ai bilanci relativi ad esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2016, occorre, invece, soltanto indicare nella Nota integrativa "l'importo complessivo … delle garanzie … non risultanti dallo stato patrimoniale" (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c., nella versione attualmente vigente).
Avuto riguardo al debitore principale, il debito assistito da garanzia deve essere rilevato secondo le ordinarie regole previste dal documento OIC 19, nonché indicato in Nota integrativa (art. 2427 co. 1 n. 6 c.c.). Le garanzie ricevute non devono essere iscritte tra i conti d'ordine neanche in riferimento ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio in data precedente all'1.1.2016.
Il soggetto creditore deve rilevare il credito assistito da garanzia secondo le regole previste dal documento OIC 15. L'accantonamento al fondo svalutazione crediti tiene conto, per quelli assistiti da garanzia, degli effetti relativi all'escussione della garanzia.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2016 - "La fideiussione non “entra” nel bilancio del debitore" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego