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Data Titolo Sezione Autore
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 i contributi INPS di artigiani, commercianti e iscritti alla G.S. S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
17/11/2015 Depenalizzati, in parte, gli obblighi di antiriciclaggio S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 il nuovo modello INTRA 12 S.M.Perego
17/11/2015 Sanzioni ridotte per l’omessa dichiarazione S.M.Perego
18/11/2015 Nuovi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate a tempo S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
18/11/2015 Riammissione alla rateizzazione – la domanda entro il 23.11.2015 S.M.Perego
18/11/2015 Terreni agricoli esclusi da IMU S.M.Perego
18/11/2015 Esenti da IMU gli immobili concessi in comodato ai figli S.M.Perego

Records 541 to 550 of 2397
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Titolo: Come contabilizzare la fidejussione   Data : 17/10/2016
Come contabilizzare la fidejussione
Il contratto di fideiussione produce effetti contabili differenti sui diversi soggetti che sono coinvolti nell'operazione.
Per quanto riguarda il fideiussore:
- in relazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio in data precedente all'1.1.2016, le garanzie prestate dalla società devono essere rilevate tra i conti d'ordine (art. 2424 co. 3 c.c., nella formulazione in vigore fino al 31.12.2015; documento OIC 22). Occorre, inoltre, fornire apposita informativa in Nota integrativa ex art. 2427 co. 1 n. 9 c.c. (nella formulazione in vigore fino al 31.12.2015);
- in relazione ai bilanci relativi ad esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2016, occorre, invece, soltanto indicare nella Nota integrativa "l'importo complessivo … delle garanzie … non risultanti dallo stato patrimoniale" (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c., nella versione attualmente vigente).
Avuto riguardo al debitore principale, il debito assistito da garanzia deve essere rilevato secondo le ordinarie regole previste dal documento OIC 19, nonché indicato in Nota integrativa (art. 2427 co. 1 n. 6 c.c.). Le garanzie ricevute non devono essere iscritte tra i conti d'ordine neanche in riferimento ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio in data precedente all'1.1.2016.
Il soggetto creditore deve rilevare il credito assistito da garanzia secondo le regole previste dal documento OIC 15. L'accantonamento al fondo svalutazione crediti tiene conto, per quelli assistiti da garanzia, degli effetti relativi all'escussione della garanzia.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2016 - "La fideiussione non “entra” nel bilancio del debitore" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego