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Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili   Data : 17/10/2016
Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili
Ad avviso della Cass. 14.10.2016 n. 20784, il contributo integrativo dovuto alle Casse professionali non può essere dedotto dal reddito complessivo del professionista qualora abbia provveduto al pagamento senza riscuoterlo dai propri clienti come previsto dalla norma istitutiva, anche in presenza di situazioni particolari che non hanno consentito di esercitare la rivalsa.
Secondo la Suprema Corte, la deducibilità ex art. 10 del TUIR può riguardare solo i contributi previdenziali e assistenziali che la legge pone a carico del professionista "e non anche quelli che per legge gravino su altri soggetti (i propri clienti), non rilevando a tal fine il fatto che egli abbia provveduto in proprio al pagamento, senza riscuotere il contributo presso i propri clienti come previsto dalla norma istitutiva".
Resta da capire se la quota non riscossa per incapienza resta deducibile o meno.
Fonte: Cass. 14.10.2016 n. 20784 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2016 - "Niente deducibilità del contributo integrativo del professionista" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego