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10/03/2017 Pronto il Ddl per gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
10/03/2017 Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
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10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
13/03/2017 Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento S.M.Perego
13/03/2017 Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti S.M.Perego

Records 1651 to 1660 of 2397
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Titolo: Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili   Data : 17/10/2016
Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili
Ad avviso della Cass. 14.10.2016 n. 20784, il contributo integrativo dovuto alle Casse professionali non può essere dedotto dal reddito complessivo del professionista qualora abbia provveduto al pagamento senza riscuoterlo dai propri clienti come previsto dalla norma istitutiva, anche in presenza di situazioni particolari che non hanno consentito di esercitare la rivalsa.
Secondo la Suprema Corte, la deducibilità ex art. 10 del TUIR può riguardare solo i contributi previdenziali e assistenziali che la legge pone a carico del professionista "e non anche quelli che per legge gravino su altri soggetti (i propri clienti), non rilevando a tal fine il fatto che egli abbia provveduto in proprio al pagamento, senza riscuotere il contributo presso i propri clienti come previsto dalla norma istitutiva".
Resta da capire se la quota non riscossa per incapienza resta deducibile o meno.
Fonte: Cass. 14.10.2016 n. 20784 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2016 - "Niente deducibilità del contributo integrativo del professionista" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego