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02/05/2017 Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente S.M.Perego

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Titolo: Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili   Data : 17/10/2016
Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili
Ad avviso della Cass. 14.10.2016 n. 20784, il contributo integrativo dovuto alle Casse professionali non può essere dedotto dal reddito complessivo del professionista qualora abbia provveduto al pagamento senza riscuoterlo dai propri clienti come previsto dalla norma istitutiva, anche in presenza di situazioni particolari che non hanno consentito di esercitare la rivalsa.
Secondo la Suprema Corte, la deducibilità ex art. 10 del TUIR può riguardare solo i contributi previdenziali e assistenziali che la legge pone a carico del professionista "e non anche quelli che per legge gravino su altri soggetti (i propri clienti), non rilevando a tal fine il fatto che egli abbia provveduto in proprio al pagamento, senza riscuotere il contributo presso i propri clienti come previsto dalla norma istitutiva".
Resta da capire se la quota non riscossa per incapienza resta deducibile o meno.
Fonte: Cass. 14.10.2016 n. 20784 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2016 - "Niente deducibilità del contributo integrativo del professionista" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego