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29/11/2016 Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale S.M.Perego
29/11/2016 Gli interessi e le sanzioni fiscali scontano la prescrizione quinquennale S.M.Perego
29/11/2016 Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni S.M.Perego
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30/11/2016 Oggi cessa l’applicativo Entratel sostituito con il "Desktop Telematico" S.M.Perego
25/11/2016 Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate S.M.Perego
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20/12/2016 Nuove soglie per il bilancio abbreviato S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego

Records 1801 to 1810 of 2397
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Titolo: Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili   Data : 17/10/2016
Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili
Ad avviso della Cass. 14.10.2016 n. 20784, il contributo integrativo dovuto alle Casse professionali non può essere dedotto dal reddito complessivo del professionista qualora abbia provveduto al pagamento senza riscuoterlo dai propri clienti come previsto dalla norma istitutiva, anche in presenza di situazioni particolari che non hanno consentito di esercitare la rivalsa.
Secondo la Suprema Corte, la deducibilità ex art. 10 del TUIR può riguardare solo i contributi previdenziali e assistenziali che la legge pone a carico del professionista "e non anche quelli che per legge gravino su altri soggetti (i propri clienti), non rilevando a tal fine il fatto che egli abbia provveduto in proprio al pagamento, senza riscuotere il contributo presso i propri clienti come previsto dalla norma istitutiva".
Resta da capire se la quota non riscossa per incapienza resta deducibile o meno.
Fonte: Cass. 14.10.2016 n. 20784 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2016 - "Niente deducibilità del contributo integrativo del professionista" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego