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10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
10/03/2016 Scade il 16.3.2016 la Tassa forfetaria annuale per libri e registri sociali S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
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11/03/2016 Ulteriori risposte sul Reverse charge S.M.Perego
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
11/03/2016 Le nuove dimissioni in vigore dal 12.3.2016 in un video S.M.Perego
11/03/2016 Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016 S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego

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Titolo: Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili   Data : 17/10/2016
Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili
Ad avviso della Cass. 14.10.2016 n. 20784, il contributo integrativo dovuto alle Casse professionali non può essere dedotto dal reddito complessivo del professionista qualora abbia provveduto al pagamento senza riscuoterlo dai propri clienti come previsto dalla norma istitutiva, anche in presenza di situazioni particolari che non hanno consentito di esercitare la rivalsa.
Secondo la Suprema Corte, la deducibilità ex art. 10 del TUIR può riguardare solo i contributi previdenziali e assistenziali che la legge pone a carico del professionista "e non anche quelli che per legge gravino su altri soggetti (i propri clienti), non rilevando a tal fine il fatto che egli abbia provveduto in proprio al pagamento, senza riscuotere il contributo presso i propri clienti come previsto dalla norma istitutiva".
Resta da capire se la quota non riscossa per incapienza resta deducibile o meno.
Fonte: Cass. 14.10.2016 n. 20784 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2016 - "Niente deducibilità del contributo integrativo del professionista" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego