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Data Titolo Sezione Autore
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
05/12/2016 Al via il nuovo modello per le dichiarazioni d’intento S.M.Perego
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
28/11/2016 Dall’1.1.2017 partono i nuovi registratori di cassa telematici S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego

Records 1801 to 1810 of 2397
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Titolo: Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento   Data : 17/10/2016
Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 12.10.2016 n. 42, conferma che il ravvedimento operoso può avvenire in più momenti, potendosi anche perfezionare un ravvedimento parziale.
Diversa è la situazione in cui il contribuente versa le sole imposte, riservandosi poi di corrispondere sanzioni ridotte e interessi legali.
Occorre in tal caso versare gli interessi legali sino a quando le imposte sono state pagate e le sanzioni ridotte, la cui riduzione dipende dal tempo in cui avviene il ravvedimento (pertanto bisogna valutare il momento in cui sono pagate le sanzioni e gli interessi, e non le imposte, versate prima).
Qualora, però, sopravvenga un atto ostativo al ravvedimento (accertamento, avviso bonario), questo sarebbe ormai precluso, e le sanzioni potranno essere contestate nella misura piena.
Ad avviso degli Autori, dovrebbe rimanere ferma la possibilità di inviare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di correzione del modello F24 o F23, ove, per errore, il contribuente abbia indicato il solo codice tributo dell'imposta.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.10.2016 - "Via libera al ravvedimento se si paga la sola sanzione dopo l’imposta" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego