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16/11/2015 Primi chiarimenti del MEF sulla maggiorazione del 40% dei beni materiali S.M.Perego
03/03/2016 Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche S.M.Perego
20/02/2017 PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE nel MODELLO 730/2017 S.M.Perego
22/02/2017 Principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
27/03/2018 Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD S.M.Perego
07/04/2016 Probabile proroga per il modello 730/2016 S.M.Perego
24/07/2019 Procedura On-line semplificata per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
06/03/2015 Procedure di invio della Certificazione Unica news S.M.Perego
28/04/2015 Professionisti - Illegittimità della presunzione di acquisti news S.M.Perego
29/04/2016 Professionisti – Nessun principio di cassa sulle retribuzioni S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento   Data : 17/10/2016
Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 12.10.2016 n. 42, conferma che il ravvedimento operoso può avvenire in più momenti, potendosi anche perfezionare un ravvedimento parziale.
Diversa è la situazione in cui il contribuente versa le sole imposte, riservandosi poi di corrispondere sanzioni ridotte e interessi legali.
Occorre in tal caso versare gli interessi legali sino a quando le imposte sono state pagate e le sanzioni ridotte, la cui riduzione dipende dal tempo in cui avviene il ravvedimento (pertanto bisogna valutare il momento in cui sono pagate le sanzioni e gli interessi, e non le imposte, versate prima).
Qualora, però, sopravvenga un atto ostativo al ravvedimento (accertamento, avviso bonario), questo sarebbe ormai precluso, e le sanzioni potranno essere contestate nella misura piena.
Ad avviso degli Autori, dovrebbe rimanere ferma la possibilità di inviare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di correzione del modello F24 o F23, ove, per errore, il contribuente abbia indicato il solo codice tributo dell'imposta.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.10.2016 - "Via libera al ravvedimento se si paga la sola sanzione dopo l’imposta" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego