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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/12/2016 Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA S.M.Perego
21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA   Data : 18/10/2016
Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA
Le somme percepite da un soggetto passivo IVA a titolo di risarcimento del danno da inadempimento sono escluse dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. a) del DPR 633/72.
Affinché operi la menzionata esclusione, è necessario che la somma corrisposta dalla parte inadempiente sia effettivamente finalizzata a risarcire il pregiudizio arrecato al patrimonio altrui e a ristabilire la condizione precedente all'evento dannoso.
Va, in particolare, verificato che il soggetto passivo cedente o prestatore non abbia assunto nei confronti del cessionario o committente un'obbligazione di "non fare". La pattuizione di un'obbligazione "negativa", verso corrispettivo, configura infatti una prestazione di servizi in base a quanto disposto dall'art. 3 co. 1 del DPR 633/72. La natura sinallagmatica dell'operazione potrebbe, ad esempio, sussistere nel caso in cui le parti pattuiscano un accordo transattivo, impegnandosi la parte danneggiata a non agire in giudizio verso corrispettivo.
Nel caso del risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale, invece, l'applicazione dell'IVA è esclusa in carenza del presupposto oggettivo dell'IVA, non essendosi in linea generale formato un rapporto giuridico sinallagmatico tra i soggetti coinvolti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.10.2016 - "Senza IVA il risarcimento del danno extracontrattuale" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego