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Data Titolo Sezione Autore
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
23/05/2019 Innalzato il valore per le fatture elettroniche semplificate S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
30/05/2019 Corrispettivi elettronici - Tutto pronto - Si parte il 1° luglio senza proroghe S.M.Perego
30/05/2019 Parte la fattura elettronica semplificata per importi sino a 400 euro S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego

Records 2331 to 2340 of 2397
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Titolo: Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA   Data : 18/10/2016
Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA
Le somme percepite da un soggetto passivo IVA a titolo di risarcimento del danno da inadempimento sono escluse dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. a) del DPR 633/72.
Affinché operi la menzionata esclusione, è necessario che la somma corrisposta dalla parte inadempiente sia effettivamente finalizzata a risarcire il pregiudizio arrecato al patrimonio altrui e a ristabilire la condizione precedente all'evento dannoso.
Va, in particolare, verificato che il soggetto passivo cedente o prestatore non abbia assunto nei confronti del cessionario o committente un'obbligazione di "non fare". La pattuizione di un'obbligazione "negativa", verso corrispettivo, configura infatti una prestazione di servizi in base a quanto disposto dall'art. 3 co. 1 del DPR 633/72. La natura sinallagmatica dell'operazione potrebbe, ad esempio, sussistere nel caso in cui le parti pattuiscano un accordo transattivo, impegnandosi la parte danneggiata a non agire in giudizio verso corrispettivo.
Nel caso del risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale, invece, l'applicazione dell'IVA è esclusa in carenza del presupposto oggettivo dell'IVA, non essendosi in linea generale formato un rapporto giuridico sinallagmatico tra i soggetti coinvolti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.10.2016 - "Senza IVA il risarcimento del danno extracontrattuale" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego